Per tali considerazioni, la riforma del 2015 ha riformulato l’art. 25 ter allineandolo alle altre previsioni del decreto tramite l’eliminazione di qualsiasi riferimento a diversi criteri di imputazione della responsabilità all’estafermo. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque impar versa, entro il termine per il https://bookmarkdistrict.com/story18266636/poco-conocidos-hechos-sobre-reati-di-ricettazione